IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a partire dal 7 ottobre prossimo;
Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
La supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica, prevista dall'art. 86, primo comma, della Costituzione, e' esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato con il titolo di "Presidente supplente della Repubblica", a decorrere dal 7 ottobre 1988 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1