DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola.

Numero 399 Anno 1988 GU 10.09.1988 Codice 088G0460

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-23;399

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione e durata

Art. 3

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Comma 1

Trattamento economico

Comma 2

Al personale di cui all'articolo 1 competono, nelle misure e con le decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sottoindicati:
Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi:
a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 6.031.000
dal 1° gennaio 1989: L. 6.325.000
dal 1° maggio 1990: L. 6.564.000
a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei anni di anzianita' giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: L. 6.759.000
dal 1° gennaio 1989: L. 7.306.000
dal 1° maggio 1990: L. 7.752.000
b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 7.247.000
dal 1° gennaio 1989: l. 7.962.000
dal 1° maggio 1990: L. 8.544.000
b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi, con sei anni di anzianita' giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: L. 8.161.000
dal 1° gennaio 1989: L. 9.212.000
dal 1° maggio 1990: L. 10.068.000
c) coordinatori amministrativi:
dal 1° luglio 1988: L. 9.104.000
dal 1° gennaio 1989: L. 10.224.000
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000
Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di guardarobiere e aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto.
Area della funzione docente:
a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:
dal 1° luglio 1988: L. 9.143.000
dal 1° gennaio 1989: L. 10.242.000
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000
b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
dal 1° luglio 1988: L. 10.628.000
dal 1° gennaio 1989: l. 11.984.000
dal 1° maggio 1990: L. 12.924.000
c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 12.519.000
dal 1° gennaio 1989: L. 14.548.000
dal 1° maggio 1990: L. 16.200.000
d) docenti confermati dai conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 14.163.00
dal 1° gennaio 1989: L. 16.278.000
dal 1° maggio 1990: L. 18.000.000
Area della funzione direttiva ed ispettiva:
a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e vice rettori dei convitti nazionali; direttrici e vice direttrici degli educandati femminili; direttori delle scuole speciali dello Stato;
dal 1° luglio 1988: L. 14.991.000
dal 1° gennaio 1989: L. 17.748.000
dal 1° maggio 1990: L. 19.992.000
b) ispettori tecnici periferici:
dal 1° luglio 1988: L. 15.789.000
dal 1° gennaio 1989: L.18.933.000
dal 1° maggio 1990: L. 21.492.000.
2. Al personale supplente competono, oltre all'indennita' integrativa speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi previsti nel comma 1.
3. La progressione economica per tutto il personale di ruolo di cui all'art. 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nella tabella A allegata al presente decreto.
4. Nel periodo di permanenza, in ciascuna posizione stipendiale sono altresi' attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali successive. L'anzianita', riconosciuta ai soli fini economici, e' considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennali convenzionali nella posizione stipendiale del primo inquadramento ed in quelle successive.
5. Al personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione, compete la differenza, non pensionabile tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello iniziale della qualifica di appartenenza.
6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n.312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero e' costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1 settembre 1990.
7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art. 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attivita' educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonche' qualora sia stato imposto da ragioni strutturale, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico e' corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attivita' educativa di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.
8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante e' corrisposta per intero nel primo mese e nella misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano al personale docente supplente annuale, nominato ai sensi dell'art. 15, commi primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il quale si trovi almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo.
10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei artistici e degli istituti di arte, puo' prestare, a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, aumentata del venti per cento; per le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6.
11. I nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano l'avvio del ripristino del rapporto, da definire contrattualmente nel triennio 1991-93, fra i livelli retributivi del personale dell'area docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti universitari.


Art. 4

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Comma 1

Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale

Comma 2

L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, e' effettuato alla data del 1 luglio 1988 sulla base dell'anzianita' giuridica ed ((economica)) maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianita' riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma 4 dell'art.
3.


L'inquadramento del nuovo reticolo retributivo avverra' sulla base delle anzianita' come sopra determinate. L'eventuale eccedenza temporale viene utilizzata ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.


Art. 5

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Le nuove misure degli stipendi risultanti dell'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.


In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste dall'art. 3 e nelle percentuali di cui all'art. 4, al personale comunque cessato da servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.


Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Art. 6

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Comma 1

Indennita' di funzione per il personale ispettivo e direttivo

Comma 2

L'indennita' di funzione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 345, a favore del personale di cui all'art. 3, lettera a) e b), dell'area della funzione ispettiva e direttiva, e' rideterminata in L. 4.940.000 annue lorde per il personale direttivo al livello iniziale ed in L. 5.460.000 annue lorde per gli ispettori tecnici periferici al livello iniziale.


L'indennita' di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta in ragione di tredici mensilita' ad anno. Le misure annue, correlate alle anzianita' di servizio prestato nella qualifica di appartenenza, sono indicate nella tabella B allegata al presente decreto.


L'indennita' di cui al comma 1, e' prevista per il personale direttivo di cui all'art. 3, lettera a), dell'area della funzione direttiva ed ispettiva, e' attribuita, nella misura iniziale, anche al personale docente incaricato di cui all'art. 54, quinto e sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come integrato dall'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, ed al personale preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione. Si applica, altresi', il comma 2, con le stesse decorrenze.


Art. 8

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Comma 1

Indennita' di funzione per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario

Comma 2

Le indennita' di cui al comma 1, competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianita' di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B.


Art. 9

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Comma 1

Effetti delle indennita' di funzione

Comma 2

Le indennita' di funzione previste dagli articoli 6, 7 ed 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento. Le predette indennita' sono assoggettate ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subiscono, in pari misura, la sospensione, la riduzione o il ritardo. La predetta indennita' e' attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.


In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 6, 7 ed 8 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza dell'accordo recepito nel presente decreto.


Ai fini della corresponsione dei benefici di cui agli articoli 6, 7 ed 8, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Art. 10

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Comma 1

Indennita' di istituto

Comma 2

Il fondo di cui al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, a decorrere dal 1› maggio 1990 e' incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d'anno per la corresponsione al personale direttivo dell'indennita' di istituto prevista dalla stessa norma.


Analoga indennita' e' attribuita, a decorrere dal 1› maggio 1990, ai coordinatori amministrativi. Detta indennita' sara' determinata, ferma restando la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario, con le modalita' ed i criteri stabiliti per l'indennita' di istituto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. Il relativo fondo e' costituito da un importo pari a lire 2.500 milioni in ragione d'anno.


Restano confermate le modalita' della contrattazione decentrata a livello nazionale per la ripartizione del fondo di cui ai commi 1 e 2:


Art. 12

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Comma 1

Indennita' di funzione per il personale supplente

Comma 2

Le indennita' di funzioni nelle misure iniziali di cui agli articoli 6, 7 ed 8 competono anche al personale supplente, con le decorrenze e le percentuali previste per il corrispondente personale di ruolo, in misura correlata alle ore di impegno lavorativo.


Art. 13

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Comma 1

Lavoro straordinario

Art. 14

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Comma 1

Orario di servizio

Comma 2

La funzione docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte si articola in attivita' di insegnamento ed in attivita' connesse con il funzionamento della scuola.


Gli obblighi di servizio comprendono ogni impegno inerente alla funzione docente, incluse la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali, i rapporti con le famiglie, gli scrutini e gli esami.


Le attivita' connesse con il funzionamento della scuola assicurano, nel quadro del principio della liberta' di insegnamento, la piena esplicazione della funzione docente nella dimensione individuale e collegiale, la partecipazione agli organi di gestione della scuola ed i rapporti con le famiglie.


L'attivita' di insegnamento per la scuola materna si svolge in ventisette ore settimanali dal 1› settembre 1988 ed in venticinque ore settimanali dal 1› settembre 1990, nonche' in ventiquattro ore settimanali per la scuola elementare ed in diciotto ore settimanali per gli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.


Prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, il capo di istituto, nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, predispone, sulla base delle eventuali proposte formulate dal collegio dei docenti, dai consigli di circolo o di istituto e dai consigli di classe o di interclasse o intersezione, il piano annuale delle attivita' specificamente connesse con l'attivita' didattica, inclusa la programmazione didatticoeducativa, e con il funzionamento della scuola, ivi compresi i criteri di organizzazione degli scutini ed i rapporti con le famiglie. Detto piano, che prevedera', in particolare, le modalita' operative di attuazione ed i conseguenti impegni orari del personale docente,dovra' essere deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa. Con la stessa procedura il piano sara' modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute. Il disposto di cui al comma 7 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e' abrogato.


Nelle scuole elementari, in cui si svolge la sperimentazione dei moduli didattici previsti dai nuovi programmi o si attuano esperienze di tempo pieno, il collegio dei docenti destinera' due delle ore di cui al comma 4. alla attivita' di programmazione.


Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione nella stessa scuola in eventuali supplenze, anche per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, ferma restando l'inscindibilita' degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra, o in corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attivita' parascolastiche ed interscolastiche. Per i docenti impegnati nelle classi in cui si realizzano attivita' di sperimentazione autorizzata, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore) o nelle classi a tempo prolungato resta ferma l'articolazione dell'orario obbligatorio secondo le modalita' stabilite dai rispettivi decreti autorizzativi o di costituzione degli obblighi di insegnamento.


Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti di arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1› settembre 1990 i docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, dichiarare la propria disponibilita' a svolgere per l'intero anno scolastico altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a quelle previste dal presente articolo. Dette attivita' sono preordinate alla predisposizione ed all'attuazione di isegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e di studio-lavoro. Le predette ore, che possono essere utilizzate con cadenze diverse da quelle settimanali ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente svolte. La concreta applicazione della normativa di cui al presente comma sara' definita in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, sulla base di criteri definiti per gli aspetti finanziari dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.


I docenti che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8 non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio di libere professioni prevista dal sesto comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.


Al fine di assicurare il funzionamento della scuola, una delle tre ore settimanali di cui al comma 8 e' riservata, nel caso si renda necessario, allo svolgimento di attivita' di insegnamento nella stessa scuola.


I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti di arte, che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8, sono tenuti alla copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali, non utilizzate per la costituzione delle cattedre-orario, con priorita' rispetto ai docenti di cui al comma 7, nonche' ad eventuali supplenze nel limite di diciannove ore settimanali.


Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, i docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola. Nel caso in cui nella stessa classe un docente si assenti, anche in periodi diversi, complessivamente per piu' di trenta giorni, si provvedera' alla sua sostituzione con un docente a disposizione solo se della stessa disciplina, a condizione che possa essere garantito dal medesimo docente l'insegnamento nella classe per tutte le ore previste.


L'orario di servizio dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza resta confermato, in attesa della riforma delle predette istituzioni, in quello previsto dalle vigenti disposizioni.


L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo resta confermato in trentasei ore settimanali.


L'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di trentasei ore settimanali puo' essere articolato secondo i criteri previsti negli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. Per i collaboratori tecnici l'organizzazione dell'orario di lavoro dovra' tenere conto dell'attivita' di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio e di preparazione del materiale per le esercitazioni pratiche; le modalita' di attuazione della predetta articolazione dell'orario di lavoro saranno definite in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale.


L'orario di servizio del personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e' stabilito in ventiquattro ore settimanali, a cui si aggiungono altre nove ore settimanali di servizio ordinario per assicurare il funzionamento delle predette istituzioni.


L'orario di servizio del personale assistente delle istituzioni scolastiche speciali, individuato nella tabella organica di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488 e dell'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla tabella allegata alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, resta fissata nella misura attualmente in vigore. Le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo di ventiquattro ore settimanali sono retribuite nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, maggiorata del trenta per cento.


L'orario del personale di cui ai commi 14, 16 e 17 viene articolato secondo criteri di flessibilita' in relazione ad una programmazione che consenta l'espletamento delle funzioni dell'ambito di competenza.


Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, concernenti le prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento, non trovano applicazione nei confronti del personale docente che abbia optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8.


Il personale comandato presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali per le attivita' di tirocinio ha un obbligo di servizio, per lo svolgimemnto delle attivita' stesse, rispettivamente di venti e diciotto ore settimanali.


Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione assumera' iniziative volte a raggiungere una intesa con il Ministero dell'interno e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) al fine di definire i rapporti inerenti al servizio mensa per il personale insegnante preposto alla vigilanza ed all'assistenza degli alunni durante il servizio medesimo.


Art. 15

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Comma 1

Orario di servizio a tempo parziale

Comma 2

A decorrere dal 1› settembre 1989 il personale di cui all'art. 1 puo' esercitare il diritto di opzione per il regime di orario a tempo parziale che e', di norma, pari al cinquanta per cento del normale orario di servizio, fermo restando il principio dell'unita' dell'insegnamento delle discipline da impartire, che puo' comportare anche un obbligo diverso di orario rispetto alla misura del cinquanta per cento. Nei confronti del personale dell'area della funzione ispettiva e di direzione scolastica e dei coordinatori amministrativi dell'area di servizio ausiliari, tecnici ed amministrativi si applica esclusivamente il regime di orario ordinario di servizio di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 14.


Il diritto di opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitato, con domanda da presentare al provveditore agli studi almeno nove mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, con effetto per il triennio successivo. La domanda di opzione conserva la sua validita' anche per il triennio scolastico successivo se non espressamente revocata almeno nove mesi prima della scadenza del relativo triennio.


Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro il 31 dicembre 1988, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, saranno determinati i raggruppamenti orari degli insegnamenti per i quali e' possibile il regime di orario a tempo parziale.


Il trattamento stipendiale del personale con orario a tempo parziale e' dovuto, in proporzione dell'orario di servizio prestato, applicando la proporzione a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, spettanti al personale con normale orario di servizio di pari anzianita'; nella stessa proporzione competono eventuali trattamenti economici accessori.


Con apposita legge sara' disciplinato il trattamento di quiescenza e di previdenza spettante al personale con orario di servizio a tempo parziale.


Art. 16

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Comma 1

Funzionamento degli organi collegiali

Comma 2

Il collegio dei docenti, nel piano annuale delle attivita' previste dall'art. 14, riserva, per il funzionamento e la partecipazione agli organi collegiali, comprese le riunioni obbligatorie, ad eccezione delle riunioni previste per le operazioni di scrutinio, di norma ottanta ore.


Art. 17

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Comma 1

Organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario

Comma 2

Sulla base delle proposte formulate dalla commissione mista di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si procedera' al riesame dei criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.


Art. 18

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Comma 1

Mobilita' del personale della scuola

Comma 2

I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo, previsti dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili, accertati dopo tali operazioni, non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento. La percentuale da applicare annualmente e' concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. Ai fini dell'eliminazione di eventuali soprannumeri i passaggi di ruolo possono essere disposti per quote superiori al cinquanta per cento per le classi di concorso ed i posti di insegnamento che rendono possibile l'assorbimento. Ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore e' prevista l'attribuzione di particolare punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte.


La verifica dell'attualita' e gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente relative alla mobilita' od all'utilizzazione di tutto il personale della scuola hanno luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale. Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter consentire all'amministrazione di programmare i necessari interventi operativi.
Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere anche da data anteriore sempre che, a giudizio dell'amministrazione, siano compatibili con le esigenze della programmazione operativa.


I passaggi di cattedra previsti dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e, successivamente ad essi, nel limite massimo del trenta per cento dei posti disponibili.
Si applica ad essi la disposizione di cui al comma 1 per quanto riguarda la deroga al limite percentuale in caso di soprannumeri.


Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili dell'organico di fatto, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio il quale ritrovi nell'organico di fatto una disponibilita' di posto nella scuola di precedente titolarita'.


Le operazioni sull'organico di fatto, nell'ambito della provincia, nei confronti del personale appartenente alle categorie speciali previste dall'art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono disposte a domanda, con precedenza rispetto a tutte le operazioni sull'organico di fatto, ad eccezione dell'utilizzazione nell'istituto di precedente titolarita' del personale trasferito, nel triennio, quale soprannumerario.


I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarieta' ed il personale docente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) che non richieda ed ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e disponibili nell'organico di fatto della scuola. La contrazione di ore di insegnamento, fino a quattro settimanali, verificatasi nell'organico di fatto all'inizio dell'anno scolastico non comporta l'obbligo di completamento in altra scuola, limitatamente allo stesso anno scolastico. Il docente nei cui confronti si sia verificata tale parziale soprannumerarieta' e' utilizzato, nell'ambito dell'istituto dove sussiste la maggiore disponibilita' di ore, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee.


Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui ai commi 5 e 7 deve essere prevista la precedenza assoluta per la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente nella scuola o plesso da cui e' stato disposto il trasferimento. La precedenza assoluta compete qualora l'interessato ne faccia richiesta e sempreche' per lo stesso anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque causa, una disponibilita' di cattedra, di posto orario ovvero di posto della medesima tipologia, anche in altro ordine di scuola. Il docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente ha titolo, altresi', ad essere utilizzato, a domanda, contestualmente ai docenti soprannumerari sull'organico di fatto, in altri istituti della sede di precedente titolarita' o di sedi viciniori, a condizione che nel medesimo triennio abbia chiesto il trasferimento anche nella scuola di precedente titolarita'.


Per la copertura dei posti delle attivita' di sostegno, per i quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei titoli di specializzazione, viene data precedenza all'utilizzazione del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorita' a quello che abbia gia' maturato esperienze didattiche sul sostegno; le operazioni di assegnazione del personale di ruolo precedono comunque quelli relative al personale non di ruolo.


I docenti rientranti nel contingente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) sono utilizzati su cattedra o posto corrispondente alla classe di concorso di titolarita'; qualora cio' non sia possibile, l'utilizzazione potra' essere effettuata, a domanda, anche per classi di concorso dichiarate affini. Gli insegnanti tecnico-pratici in soprannumero, purche' in possesso di indonei titoli, possono essere utilizzati, a domanda, nei laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.


I docenti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) e quelli in soprannumero potranno essere utilizzati per supplenze brevi secondo quanto disposto dal comma 12 dell'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.


Il personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che non possa essere utilizzato nell'ambito della classe di concorso o del ruolo di appartenenza, puo' essere utilizzato, a domanda, per insegnamenti del ruolo dei docenti laureati, limitatamente alle cattedre per le quali sia in possesso del titolo di abilitazione o, subordinatamente, del solo titolo di studio richiesto. Il personale cosi' utilizzato continua a percepire la retribuzione spettantegli in relazione al ruolo di appartenenza. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 24, commi 12 e 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Analogamente il personale educativo in posizione soprannumeraria, in possesso di titoli culturali, professionali e di specializzazione, puo' essere utilizzato, a domanda, per attivita' di sostegno degli alunni handicappati.


Sono consentiti per i docenti delle accademie di belle arti delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e dei conservatori di musica, a domanda, ed in presenza di disponibilita' di posto, utilizzazioni annuali ed assegnazioni provvisorie per insegnamenti diversi da quelli di titolarita', secondo apposite tabelle stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi speciali. Sono altresi' consentite per detto personale, oltre che su corsi corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che tengono conto delle competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti.


Le norme di cui al comma 12 si applicano anche al personale assistente.


Sono comunque fatti salvi i principi e le garanzie di stato giuridico stabiliti dalla legge nelle materie sottratte alla disciplina degli accordi.


Art. 19

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Comma 1

Mobilita' professionale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario

Comma 2

Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali ed interprovinciali, nel limite del trenta per cento della disponibilita' dei posti nell'organico provinciale destinata alla mobilita', e' disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale, nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.


Art. 20

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Comma 1

Mobilita' territoriale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario

Comma 2

Per la mobilita' territoriale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario saranno individuati, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, i criteri, le modalita' ed i termini sulla base dei principi indicati nell'art. 18 per la mobilita' del personale docente, ivi compreso il trasferimento annuale.


Art. 21

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Comma 1

Mobilita' per incompatibilita'

Comma 2

Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita', ferma restando la normativa vigente, puo' essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilita' da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso.


Il dipendente che e' proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta.


Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutto il personale della scuola.


Resta fermo il disposto di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, sulla tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.


Art. 22

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Comma 1

Mobilita' per l'assegnazione a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni.

Comma 2

Il personale di cui all'art. 1 che, per qualsiasi causa, venga a trovarsi in posizione soprannumeraria e non possa essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche, ubicate nella provincia di residenza, per l'esercizio delle attribuzioni proprie del ruolo di appartenenza, e' inserito in un contingente di mobilita' per essere assegnato a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni. Nel predetto contingente e' inserito, a domanda, anche personale non in soprannumero, purche' in servizio in provincie nelle quali si sono determinate posizioni soprannumerarie, che aspiri a partecipare alle procedure di mobilita'.


Attivate le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 2, qualora dovessero permanere posizioni soprannumerarie, per la mobilita' all'interno del comparto provvedera' il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.


Art. 23

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Comma 1

Negoziazione decentrata

Art. 24

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Comma 1

Santo patrono

Comma 2

La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario di cui all'art. 25.


Art. 25

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Comma 1

Congedo ordinario

Comma 2

Al personale di cui all'art. 1 si applicano, in materia di congedo ordinario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale per il periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990, salve le particolari disposizioni di cui al comma 2.


Il congedo ordinario deve essere fruito dal personale ispettivo e direttivo, dal personale docente ed educativo, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, durante il periodo delle sospensioni delle attivita' didattiche. Per un periodo non superiore a sei giornate lavorative e' consentita la fruizione del congedo ordinario durante la rimanente parte dell'anno; limitatamente al personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facolta' e' consentito a condizione che, nell'ambito dell'istituzione scolastica, vi sia possibilita' di sostituzione con altro personale in attivita' di servizio nella stessa sede e non comporti, comunque, oneri aggiuntivi anche relativamente all'eventuale corresponsione di compensi di ore eccedenti.


Art. 26

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Comma 1

Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Comma 2

Nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 14, comma 12, e sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio, considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal capo di istituto periodi di esonero totale o parziale dall'insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico realizzate presso universita' ed istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del personale.


Il collegio dei docenti, sulla base del programma pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dal Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi, criteri e modalita' organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno partecipato a tali iniziative stesse presentano al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze formative, una relazione scritta o altri materiali strutturati, appositamente elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed obbiettivi delle esperienze stesse, per attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la certificazione rilasciata a conclusione delle attivita' formative sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio dei docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla formazione in servizio dei docenti un impegno fino a quaranta ore.


Per le attivita' di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi e le modalita' organizzative per la realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonche' per la partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di servizio.


Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per il personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede saranno, altresi', definiti modalita' e criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.


Art. 27

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Comma 1

Libretto personale

Comma 2

Nel processo di sviluppo e di estensione del sistema informativo della pubblica istruzione sara' gradualmente organizzata una procedura per dotare i dipendenti di cui all'art. 1 di un libretto personale contenente tutti gli elementi attinenti allo stato di servizio e la documentazione della carriera, anche ai fini pensionistici.


Art. 28

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Comma 1

Attribuzione di classi stipendiali per particolari meriti

Comma 2

Al personale dell'area di funzione docente di cui all'art. 3, comma 1, possono essere attribuite, per particolari meriti, anche tenendo conto degli specifici titoli di studio, mediante procedura concorsuale, anticipazioni stipendiali con i limiti, i criteri, le condizioni e le modalita' di cui al presente articolo.


Il personale docente, durante l'attivita' di servizio, puo' fruire soltanto per due volte del beneficio di cui al comma 1 purche' abbia una anzianita' di ruolo non inferiore a sei anni per l'attribuzione della prima anticipazione stipendiale ed a quattordici anni per l'attribuzione della seconda anticipazione stipendiale. La quantificazione del beneficio economico sara' determinata in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, di cui al comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ai vincitori di concorsi indetti annualmente. Il limite dei posti annualmente riservati a concorso per ciascun ordine di scuola, le modalita' di espletamento di tali concorsi e le condizioni di ammissibilita' saranno definite con decreto del Ministro della Pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa negoziazione decentrata a livello nazionale.


Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 31 dicembre 1990.


Art. 29

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Comma 1

Assemblee

Comma 2

In sede di accordo intercompartimentale saranno definiti modalita', criteri e limiti per lo svolgimento delle assemblee del personale nei locali scolastici nell'ambito della revisione della normativa concernente i diritti sindacali.


Art. 30

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Comma 1

Norme di rinvio

Comma 2

Per quanto non stabilito dal presente decreto, nei confronti del personale di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle di cui ai precedenti decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi triennali, se non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.


Art. 31

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere di lire 976 miliardi per l'anno 1988, di lire 5.037 miliardi per l'anno 1989 e di lire 6.518 miliardi per l'anno 1990, derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.