1. E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.