Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio di cui all'art. 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' fissato in trentasette ore settimanali e, a decorrere dal 1 maggio 1989, in trentasei ore settimanali, ferme restando le due ore di servizio retribuite come prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Fino al 30 aprile 1989 e fino al 30 aprile 1990, per assicurare i necessari livelli di operativita' potranno, facendo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, essere predisposti, ove le esigenze lo richiedano, turni giornalieri di servizio sulla base, rispettivamente, di quaranta e trentanove ore settimanali.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.