DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 190/1988 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359.

Numero 190 Anno 1988 GU 09.06.1988 Codice 088G0244

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-23;190

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e' sostituito dal seguente:
"I preventivi di cui all'art. 5 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 10.000.000 di lire al netto dell'IVA".


Art. 2

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e' sostituito dal seguente:
"Per i lavori previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), la redazione delle perizie, dei progetti di massima e di quelli esecutivi, nonche' l'apposizione del visto per la congruita' dei prezzi sui preventivi e sulle fatture possono essere effettuate a cura di funzionari tecnici in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".


Art. 3

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