Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e' sostituito dal seguente:
"I preventivi di cui all'art. 5 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 10.000.000 di lire al netto dell'IVA".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e' sostituito dal seguente:
"Per i lavori previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), la redazione delle perizie, dei progetti di massima e di quelli esecutivi, nonche' l'apposizione del visto per la congruita' dei prezzi sui preventivi e sulle fatture possono essere effettuate a cura di funzionari tecnici in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Art. 3
#Comma 1
All'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Ai collaudi dei lavori previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), si applica il primo comma dell'art. 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni".