Dopo l'art. 62, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dell'istituto polidisciplinare di diritto privato:
Istituto polidisciplinare di diritto privato
Art. 63. - E' costituito presso la facolta' di giurisprudenza l'istituto polidisciplinare di diritto privato. Esso raggruppa le cattedre di: istituzioni di diritto privato; di diritto civile; di diritto privato comparato; di diritto di famiglia; di diritto agrario; di diritto fallimentare; di diritto d'autore.
Art. 64. - L'istituto svolge le attivita' didattiche e di ricerca previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente; cura le pubblicazioni di studi e ricerche, promuove ed organizza seminari, conferenze ed ogni altra iniziativa scientifica, didattica e culturale nelle discipline afferenti.
Art. 65. - L'istituto ha sede nei locali messi a sua disposizione dall'Universita'. Esso dispone della biblioteca della facolta' e di proprie raccolte bibliografiche specializzate.
Art. 66. - L'istituto disporra' della dotazione da parte dell'Universita' e da parte della facolta' di giurisprudenza, nonche' di ogni altra eventuale erogazione straordinaria di enti pubblici e privati.
Art. 67. - L'istituto utilizza il personale assegnato alle cattedre di cui all'art. 1 ed altro eventuale che l'Universita' o il Ministero assegnera'.
Art. 68. - Gli organi dell'istituto sono il direttore e il consiglio di istituto. La costituzione, le attribuzioni e le attivita' degli organi suddetti, per quanto non espressamente previsto dallo statuto, sono disciplinati dalla normativa disciplinare e regolamentare vigente.
Art. 69. - Studenti e studiosi di altre facolta' o universita' possono frequentare l'istituto su autorizzazione del direttore.
Art. 70. - I frequentatori dell'istituto dovranno riferire almeno ogni due mesi al direttore, oppure a chi sia stato a cio' delegato sugli studi e le ricerche che vanno effettuando. Essi dovranno osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel regolamento interno e le altre disposizioni impartite dal direttore.
Art. 71. - Il direttore potra' sospendere o escludere dalla frequenza dell'istituto con provvedimento motivato chi commetta gravi infrazioni. Avverso il provvedimento potra' il colpito reclamare nei termini e modi di legge alle competenti autorita' accademiche.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1