Dopo l'art. 680 dello statuto dell'Universita' di Napoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli sono inseriti i seguenti nuovi articoli:
FACOLTA' DI FARMACIA
Scuola di specializzazione in farmacologia
Art. 681. - Alla facolta' di farmacia e' annessa la scuola di specializzazione in farmacologia.
Art. 682. - La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacologia al termine del corso di studi che ha durata biennale.
Nel secondo anno di corso la scuola si articola in due indirizzi: sperimentale e terapeutico.
Art. 683. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienza delle preparazioni alimentari, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria.
L'ammissione alla scuola e' condizionata al superamento degli esami di fisiologia generale o umana e di farmacologia o farmacologia e farmacognosia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari.
Art. 684. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) biometria e statistica;
2) patologia generale;
3) endocrinologia;
4) farmacologia generale;
5) farmacologia cellulare;
6) farmacologia biochimica;
7) tossicologia sperimentale;
8) microbiologia e igiene.
2° Anno:
a) indirizzo sperimentale:
1) radiochimica e radiobiologia;
2) disegno degli esperimenti;
3) studio delle attivita' farmacologiche;
4) immunochimica;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia;
7) interazione fra farmaci.
b) indirizzo terapeutico:
1) disegno degli esperimenti;
2) farmacologia nello sviluppo e dell'eta' avanzata;
3) farmacologia cardiovascolare;
4) farmaci degli stati dismetabolici;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia antimicrobica, antivirale, antiumorale;
7) interazioni fra farmaci;
8) scienza dell'alimentazione.
Art. 685. - La scuola e' organizzata dalla facolta' di farmacia dell'Universita' di Napoli presso i propri laboratori. I corsi teorici e pratici possono essere integrati da conferenze, seminari e dimostrazioni svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti.
La direzione della scuola e' affidata ad un docente di ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facolta', per la durata di tre anni, scelti tra i docenti di discipline chimico farmaceutiche (due) e farmacologiche (tre).
Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili.
In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.
Art. 686. - Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
Art. 687. - Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facolta' di farmacia. I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.
Art. 688. - Il numero massimo di iscritti alla scuola e' di quindici per ogni anno di corso.
L'ammissione alla scuola e' decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli e per esami.
La frequenza e' obbligatoria sia per i corsi sia per i laboratori.
Art. 689. - La scuola e' finanziata con le quote di iscrizione ed attraverso contributi, lasciti e donazioni di enti o di privati.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1