DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.

Numero 960 Anno 1979 GU 03.09.1980 Codice 079U0960

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;960

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Testo vigente

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Articolo unico

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Comma 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena e' cosi' modificato:
Dopo l'art. 188, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per audioprotesisti:

Scuola diretta a fini speciali per audioprotesisti

Art. 189. - La scuola a fini speciali per audioprotesisti ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Siena.
La durata del corso degli studi della scuola per audioprotesisti e' di due anni. L'indirizzo e' teorico-pratico.
Per l'ammissione alla scuola si richiede il diploma di perito industriale o titolo equipollente o superiore.
Alla scuola si accede previo esame di perfetta dizione di lingua italiana e di cultura generale. La commissione sara' composta dal direttore della scuola a da due docenti di audiologia o O.R.L.
Art. 190. - Il direttore della scuola e' titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica. La scuola e' sotto tutela della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena. Gli insegnamenti sono proposti dal consiglio della scuola, formato dal direttore e da due docenti in audiologia o in clinica otorinolaringoiatrica. Le proposte di incarico di insegnamento vengono fatte alla facolta' di medicina e gli insegnanti sono scelti fra i titolari di altre cattedre della facolta' di medicina dell'Universita' di Siena, tra i liberi docenti in audiologia o in altre materie, o tra persone aventi particolari competenze sulle materie del corso.
Art. 191. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
nozioni di fisica acustica;
anatomia e fisiologia dell'orecchio medio e interno;
audiometria clinica;
protesi acustica.
2° Anno:
cause e quadro clinico-audiometrico della sordita';
indicazione alla terapia protesica della sordita';
applicazione della protesi acustica (aspetti tecnici);
psicologia del soggetto sordo.
Art. 192. - Gli allievi sono obbligati a frequentare l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica ed il centro audiologico dell'Universita' di Siena. Seguiti i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti, gli allievi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 193. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri, scelti tra i docenti della scuola, dal preside della facolta' di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.
I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola; verra' rilasciato agli allievi che avranno superato l'esame finale il diploma di audioprotesista.
Art. 194. - L'importo delle tasse e' stabilito nel modo seguente:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa per esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa annuale per studenti fuori corso . . . . . . . . . . . L. 5.000
Agli studenti puo' essere richiesto il pagamento di eventuali contributi da determinarsi a norma dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.