Lo statuto dell'Universita' di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 450, 451 e 452, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica della prima facolta' di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia
Art. 450. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica della prima facolta' di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di nove per anno di corso e complessivamente di ventisette iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 451. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia e istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.
3° Anno:
1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Art. 452. - Il corso di lezioni deve essere impartite mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.
Gli specializzandi hanno percio' frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazione pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto sono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 453, relativo alla scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale della prima facolta' di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in idrologia medica, e' integrato con l'inserimento dei seguenti nuovi commi:
"Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
L'ammissione al corso avviene a seguito del concorso per titoli ed esami.
Non sono previste abbreviazioni di corso.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine".
L'art. 454, relativo alla predetta scuola di specializzazione in idrologia medica e' modificato nel senso che il secondo, il terzo e l'ultimo comma sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"Gli specializzandi hanno l'obbligo di frequentare durante il triennio l'istituto ove ha sede la scuola in idrologia medica.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche nei reparti sono obbligatorie.
L'esito favorevole degli esami e' provato da un diploma che da' diritto al titolo professionale di specialista idrologia medica".
Art. 3
#Comma 1
Gli articoli 528, 529, 530 e 531, relativi alla scuola di specializzazione in semeiotica e diagnostica di laboratorio della prima facolta' di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in biologia clinica, sono soppressi e sostenuti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in biologia clinica
Art. 528. - La scuola di specializzazione in biologia clinica ha sede presso l'istituto di chimica biologica della prima facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli e conferisce il diploma di specialista in biologia clinica.
La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica.
Art. 529. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi e' di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 530. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) chimica biologica generale;
2) fondamenti di chimico-fisica biologica;
3) batteriologia generale;
4) biochimica analitica I;
5) tecnica dei prelevamenti;
6) fisiopatologia I;
7) fondamenti di statistica biologica.
2° Anno:
8) chimica biologica speciale di organi e tessuti;
9) fisiopatologia II;
10) ematologia ed ematochimica I;
11) batteriologia speciale;
12) immunologia e sierologia;
13) biochimica analitica II.
3° Anno:
14) nozioni di igiene e legislazione sanitaria;
15) ematologia ed ematochimica II;
16) chimica clinica;
17) immunochimica;
18) parassitologia;
19) virologia.
4° Anno:
20) analisi biologico-tossicologiche;
21) endocrinologia clinica e dosaggi ormonali;
22) micologia;
23) enzimologia clinica;
24) automazione e controlli di qualita';
25) metodiche microanalitiche;
26) microscopia clinica e citodiagnostica.
Art. 531. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche.
Art. 4
#Comma 1
Dopo l'art. 580, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia della prima facolta' di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in farmacologia
Art. 581. - La scuola di specializzazione in farmacologia rilascia i seguenti diplomi:
a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base;
b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinica;
c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia.
Art. 582. - La scuola ha la durata di quattro anni: i primi due anni sono comuni, il secondo biennio e' diverso nei tre indirizzi previsti: di farmacologia di base, di farmacologia clinica, di tossicologia. Il numero massimo degli iscritti e' fissato a sei per ciascun anno di corso: da ripartire tra i tre indirizzi previsti. Al momento della iscrizione al terzo anno i candidati devono scegliere l'indirizzo che intendono seguire. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per la iscrizione alla scuola e' necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed avere superato l'esame di Stato in medicina.
L'ammissione alla scuola e' fatta in base ai titoli e ad apposito esame.
Art. 583. - La facolta', considerato il numero degli iscritti e le possibilita' didattiche, puo' attivare anche un solo indirizzo della scuola.
Art. 584. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) chimica organica;
2) statistica medica;
3) farmacologia generale;
4) biologia e farmacologia cellulare;
5) immunologia;
6) biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
7) saggi e dosaggi farmacologici;
8) inglese scientifico.
2° Anno:
1) basi di farmacocinetica;
2) farmacologia speciale;
3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
4) principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente da lavoro, da additivi;
5) tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
6) inglese scientifico;
7) statistica e programmazione.
3° Anno:
A) Indirizzo "FARMACOLOGIA DI BASE":
1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;
3) chemioterapia sperimentale;
4) Immunofarmacologia;
5) tecniche ed analisi critica degli "screening" di farmaci "in vivo" ed "in vitro";
6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.
B) Indirizzo "FARMACOLOGIA CLINICA":
1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;
2) farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;
3) farmacologia speciale, in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I;
4) biodisponibilita' dei farmaci;
5) farmacocinetica e biochimica clinica.
C) Indirizzo "TOSSICOLOGIA":
1) tossicologia sperimentale;
2) cancerogenesi e teratogenesi;
3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;
4) chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;
5) anatomia ed istopatologia degli stati tossici;
6) epidemiologia;
7) terapia e prevenzione degli stati tossici I.
4° Anno:
A) Indirizzo "FARMACOLOGIA DI BASE":
1) farmacologia speciale;
2) modelli sperimentali di malattie umane;
3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;
4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
5) legislazione in campo di farmaci.
B) Indirizzo "FARMACOLOGIA CLINICA":
1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;
2) farmacologia in eta' prenatale, perinatale ed in geriatria;
3) chemioterapia clinica;
4) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.
C) Indirizzo "TOSSICOLOGIA":
1) tossicologia sistematica;
2) terapia e prevenzione degli stati tossici II;
3) tossicologia nutrizionale;
4) tossicologia da abuso di farmaci;
5) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;
6) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.
Ciascun corso di lezioni e' accompagnato da esercitazioni pratiche.
Gli insegnamenti sono integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualita'.
Art. 585 - Frequenza. - L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni.
La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica, che si esplica attraverso le esercitazioni pratiche ai fini di apprendimento.
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni pratiche ai fini di apprendimento sono obbligatori.
L'indirizzo di farmacologia clinica e di tossicologia prevede un'esercitazione pratica ai fini di apprendimento di almeno un anno in una clinica specializzata. Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, deve superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato.
Superati gli esami di profitto prescritti per il 4° anno, il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola.
Art. 586. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore puo' durare in carica 4 anni e puo' essere rieletto. Il direttore nomina un vice-direttore responsabile dell'attivita' didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato.
Art. 587 - Sede e organizzazione della scuola. - Le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio avranno luogo nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia.
Art. 588. - Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Universita' di Napoli.
Art. 5
#Comma 1
Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anatomia patologica della seconda facolta' di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in anatomia patologica
Art. 653. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.
Art. 654. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 655. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 656. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 657. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 658. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 659. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.
2° Anno:
anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.
3° Anno:
diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.
4° Anno:
diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.
Art. 660. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 661. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 6
#Comma 1
Gli articoli 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738 e 739 dello statuto dell'Universita' di Napoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 24 ottobre 1975, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinochirurgia della seconda facolta' di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in endocrinochirurgia
Art. 728. - La scuola di specializzazione in endocrinochirurgia ha sede presso la cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni dell'Universita' di Napoli e conferisce il diploma di specialista in endocrinochirurgia.
Art. 729. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione od, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 730. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 731. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 732. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
Art. 733. - Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 734. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma di corso, nonche' l'istituto sede della scuola di specializzazione.
Art. 735. - Coloro che non ottemperano all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento ed al servizio di corsia e di laboratorio non possono ottenere l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami.
Art. 736. - Alla fine di ciascun anno accademico, coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza possono sostenere gli esami di profitto il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo.
Art. 737. - Al termine del 3° anno, dopo aver superato tutti gli esami di profitto, gli specializzandi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinochirurgico (clinico o sperimentale) concordato col direttore della scuola.
Art. 738. - I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o all'esame di diploma, possono sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.
Art. 739. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola nei tre anni di corso sono i seguenti:
1° Anno:
1) anatomia chirurgica delle ghiandole endocrine;
2) fisiopatologia delle ghiandole endocrine;
3) semeiotica chirurgica generale e speciale delle ghiandole endocrine;
4) anatomia patologica delle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine (I corso);
5) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (I corso).
2° Anno:
1) radiologia e medicina nucleare in endocrinochirurgia;
2) anestesia e rianimazione in endocrinochirurgia;
3) chirurgia della ipofisi;
4) chirurgia della tiroide e delle paratiroidi;
5) chirurgia del pancreas;
6) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (II corso).
3° Anno:
1) chirurgia del surrene;
2) chirurgia dell'ovaio;
3) chirurgia del testicolo;
4) chirurgia plastica in endocrinochirurgia;
5) terapie complementari delle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine;
6) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (III corso).