Nello statuto dell'Istituto universitario di Bergamo il testo dell'art. 16 e' soppresso e sostituito con il seguente nuovo testo:
Art. 16. - Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte e in prove orali. La facolta' determinera' a sua discrezione il modo (dettato, versione, composizione o simili) di quelle scritte, la loro periodicita' (annuale o non) e l'interdipendenza o meno fra scritto e orale. Le prove orali devono essere una per ciascuno degli anni di corso.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1