Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Requisiti minimi di allevamento di vitelli
Comma 2
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.
Art. 4
#Comma 1
Condizioni relative all'allevamento di vitelli
Comma 2
Le condizioni relative all'allevamento dei vitelli devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'Allegato I.
Le prescrizioni contenute nell'Allegato I possono essere modificate, ove sia necessario al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure piu' severe.
Art. 5
#Comma 1
Ispezioni
Comma 2
Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome e le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell'ambito delle rispettive competenze per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo Allegato I. Tali ispezioni riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini.
Con cadenza annuale e comunque non oltre il 30 giugno, il Ministero della salute presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno solare conformemente alla decisione 2006/778/CE.
Art. 6
#Comma 1
Ispezioni della Commissione europea
Comma 2
Il Ministero della salute presta tutta la necessaria assistenza agli esperti veterinari inviati dalla Commissione europea al fine di verificare il rispetto e l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione dei vitelli di allevamento.
Gli esperti di cui al comma 1 osservano particolari misure di igiene al fine di escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.
Il Ministero della salute adotta i provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza della notifica dei risultati del controllo degli esperti di cui al comma 1.
Art. 7
#Comma 1
Condizioni per l'importazione dei vitelli
Comma 2
Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi, devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competente autorita' del Paese di provenienza in cui si attesti che i medesimi hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dal presente decreto.
Art. 8
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui all'Allegato I, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro.
Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta'.
Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 9
#Comma 1
Clausola di invarianza
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10
#Comma 1
Clausola di cedevolezza
Comma 2
In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Art. 11
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
L'Allegato I e' modificato con decreto del Ministro della salute, per adeguarlo alle modifiche strettamente tecniche adottate in sede comunitaria.
Il Ministero della salute comunica alla Commissione le disposizioni piu' severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, di attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331, di attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.