DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 393/1980 - Modificazioni al regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359.

Modificazioni al regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359.

Numero 393 Anno 1980 GU 04.08.1980 Codice 080U0393

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-03;393

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Gli articoli 2, 5, 6 e 9 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, sono modificati come segue:
Art. 2 - il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Sono eseguite, altresi', in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza della provvista ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000".
Art. 5 - il punto 3) del primo comma e' sostituito dal seguente:
"3) affitto di locali a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente gia' installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonche' per esigenze diverse connesse con l'attivita' del Ministero, quando non vi siano disponibili, sufficienti ovvero idonei locali demaniali";
Art. 6 - e' sostituito dal seguente:
"I preventivi di cui al precedente art. 4 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'articolo precedente devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000.
Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantita' delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potra' procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona, o impresa che ha presentato il preventivo piu' conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di lire 30 milioni.
I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere conservati agli atti".
Art. 9 - il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 5, punti 1), 2), 3), 7), 13) e 15), limitatamente alla pulizia dei locali, occorre, in ogni caso, per gli uffici periferici, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione centrale".