DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 946/1979 - Modificazioni allo statuto dell'istituto di educazione fisica di Torino.

Modificazioni allo statuto dell'istituto di educazione fisica di Torino.

Numero 946 Anno 1979 GU 26.07.1980 Codice 079U0946

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;946

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il penultimo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:

Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento di almeno meta' dei consiglieri oltre al direttore dell'Istituto.


Art. 2

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Comma 1

L'ultimo comma dell'art. 15 e' sostituito dal seguente:

Non sono ammessi al concorso coloro che risultino esonerati dall'educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.


Art. 3

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Comma 1

L'ultimo comma dell'art. 19 e' soppresso.


Art. 4

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Comma 1

Il quarto comma dell'art. 20 e' modificato nel senso che "3/4" e' sostituito da "2/3". Nello stesso articolo il quinto comma e' soppresso.


Art. 5

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Comma 1

Il punto c) dell'art. 21 e' modificato nel senso che le parole "due tesine" sono sostituite da "una tesina".


Art. 6

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Comma 1

Il secondo comma dell'art. 31 e' sostituito dal seguente:

A tutti i professori cui e' conferito l'incarico sara' corrisposta, su deliberazione del consiglio di amministrazione, una retribuzione tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.


Art. 7

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Comma 1

L'art. 32 e' sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono affidati per incarico a professori diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 88 del 7 febbraio 1958, con le modalita' indicate nei precedenti articoli 8 e 10.


Art. 8

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 38 e' sostituito dal seguente:

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere presentata alla segreteria entro il termine stabilito annualmente dal bando di concorso.
Inoltre, il punto b) del terzo comma e' soppresso.