Il penultimo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento di almeno meta' dei consiglieri oltre al direttore dell'Istituto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'ultimo comma dell'art. 15 e' sostituito dal seguente:
Non sono ammessi al concorso coloro che risultino esonerati dall'educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.
Art. 3
#Comma 1
L'ultimo comma dell'art. 19 e' soppresso.
Art. 4
#Comma 1
Il quarto comma dell'art. 20 e' modificato nel senso che "3/4" e' sostituito da "2/3". Nello stesso articolo il quinto comma e' soppresso.
Art. 5
#Comma 1
Il punto c) dell'art. 21 e' modificato nel senso che le parole "due tesine" sono sostituite da "una tesina".
Art. 6
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 31 e' sostituito dal seguente:
A tutti i professori cui e' conferito l'incarico sara' corrisposta, su deliberazione del consiglio di amministrazione, una retribuzione tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.
Art. 7
#Comma 1
L'art. 32 e' sostituito dal seguente:
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono affidati per incarico a professori diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 88 del 7 febbraio 1958, con le modalita' indicate nei precedenti articoli 8 e 10.
Art. 8
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 38 e' sostituito dal seguente:
La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere presentata alla segreteria entro il termine stabilito annualmente dal bando di concorso.
Inoltre, il punto b) del terzo comma e' soppresso.