Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi dalla Marina militare nel comune di Giugliano (Napoli), localita' Lago Patria, sono dichiarate di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio degli immobili nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sara' provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.
Il termine entro il quale gli espropri dovranno avere inizio e compiersi e' stabilito, rispettivamente, in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno avere inizio e compiersi e' stabilito, rispettivamente, in anni tre e anni dieci sempre a far tempo dalla data suddetta.