Lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 101, 102, 104 e 105, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 101. - Alle scuole di specializzazione possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia, salvo diversi indirizzi.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'autorita' competente.
Non e' ammessa l'iscrizione contemporanea a piu' di una scuola di specializzazione.
Art. 102. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Il consiglio di ciascuna scuola e' formato dai professori che tengono gli insegnamenti ed e' presieduto dal direttore della scuola stessa.
Art. 104. - L'ammissione alla scuola e' subordinata ad un concorso per titoli ed esami.
La durata dei corsi e' fissata nello statuto delle singole scuole.
Art. 105. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1