Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 173, secondo comma, dello statuto dell'Universita' di Genova, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1126, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, e' modificato nel senso che il numero massimo di allievi iscrivibili e' di sessantadue complessivamente per l'intero corso di studi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 232, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, e' modificato nel senso che il numero massimo dei posti per detta scuola e' fissato in cinquantanove per l'intero corso degli studi.
Art. 3
#Comma 1
L'art. 252 dello statuto dell'Universita' di Genova, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1140, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, e' modificato nel senso che il numero complessivo degli specializzandi, in ogni caso, non puo' superare i settantacinque.
Art. 4
#Comma 1
L'art. 423 dello statuto dell'Universita' di Genova, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1126, relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia, e' modificato nel senso che il numero massimo degli allievi iscrivibili e' di ventiquattro complessivamente per l'intero corso di studi.