DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 133/1988 - Modalita' e criteri per lo scambio di insegnanti con altri Paesi, in attuazione del secondo comma dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispe

Modalita' e criteri per lo scambio di insegnanti con altri Paesi, in attuazione del secondo comma dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispe

Numero 133 Anno 1988 GU 29.04.1988 Codice 088G0194

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;133

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Lo scambio di insegnanti con altri Paesi e' attuato secondo le modalita' stabilite dagli articoli che seguono.


Esso deve interessare insegnamenti riferiti ad una stessa materia o a gruppi di materie appartenenti alla medesima disciplina o ad area omogenea; deve avvenire, inoltre, nel medesimo anno scolastico.


Gli insegnanti tra i quali e' disposto lo scambio debbono avere conoscenza della lingua del rispettivo Paese ospitante.


Art. 2

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Comma 1

L'autorizzazione dello scambio di insegnanti, quando esso sia previsto da specifici accordi culturali, e' disposta con assoluta priorita'.


Compatibilmente con quanto previsto dal comma 1, lo scambio di insegnanti con altri Paesi e' consentito anche indipendentemente da specifici accordi culturali, dando priorita' allo scambio con Paesi della Comunita' europea.


Ulteriori precedenze potranno essere fissate nei rapporti con altri Paesi in occasione della stipulazione di eventuali accordi internazionali, o, comunque, a seguito delle opportune intese con il Ministero degli affari esteri.


Art. 3

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Comma 1

Contestualmente all'autorizzazione dello scambio, il Ministro della pubblica istruzione dispone che l'insegnante sia esonerato dai normali obblighi di servizio per tutta la durata dello scambio stesso.


L'autorizzazione puo' essere concessa soltanto nei confronti del personale che abbia superato il periodo di prova e che abbia prestato il proprio consenso.


Ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, citato nelle premesse, il periodo trascorso all'estero nello svolgimento delle attivita' conseguenti allo scambio e' valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.


Art. 4

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Comma 1

Ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, citato nelle premesse, lo scambio non puo' protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale esso e' stato autorizzato; esso non puo' essere confermato oltre l'anno scolastico sucessivo.


Secondo quanto previsto sempre dal medesimo art. 65, non possono essere autorizzati nuovi scambi o incarichi, tra quelli contemplati da detto articolo, se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo scambio o incarico conferito.


Art. 5

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Comma 1

Salvo particolari, giustificati motivi, lo scambio avviene contestualmente.


Nel caso in cui lo scambio con l'insegnante straniero sia contestuale, l'insegnante straniero in scambio presta servizio nella classe dell'insegnante italiano in scambio per la stessa materia o gruppo di materie.


L'insegnante straniero sostituisce, nella prestazione dell'attivita' didattica, l'insegnante italiano in scambio a tutti gli effetti, compresa la partecipazione allo scrutinio finale. Egli non puo' far parte, pero', delle commissioni di esami di Stato.
L'insegnante straniero partecipa alle riunioni degli organi collegiali a pieno titolo.


Nel caso in cui lo scambio non sia contestuale, l'insegnante in scambio sara' sostituito, per il periodo necessario, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti.


Art. 6

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Comma 1

La retribuzione e gli altri assegni cui ha titolo il docente esonerato dal servizio ai sensi del presente decreto sono a carico dell'amministrazione scolastica per tutto il periodo di durata dello scambio.


Sono altresi' a carico dell'amministrazione scolastica sia il rimborso delle spese di viaggio che le indennita' di missione cui il docente in scambio ha titolo. Le spese di viaggio sono rimborsate limitatamente ad un viaggio annuale di andata e ritorno dal luogo in cui l'insegnante ha svolto le attivita' conseguenti allo scambio. La diaria di missione, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, va ridotta a tre quarti, qualora la permanenza all'estero si protragga oltre i centottanta giorni.


La diaria e' ridotta, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nel caso in cui il progetto di scambio implichi un trattamento gratuito.


Art. 7

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Comma 1

Nel caso di scambio di durata non inferiore a tre mesi, nei sei mesi anteriori alla decorrenza dello scambio medesimo, puo' essere autorizzato un esonero dal servizio per un periodo complessivo non superiore a sei giorni, oltre il viaggio, per consentire all'insegnante interessato di visitare la scuola straniera.


Riguardo alle spese di viaggio e al trattamento economico si applica il disposto di cui al precedente articolo.