Lo scambio di insegnanti con altri Paesi e' attuato secondo le modalita' stabilite dagli articoli che seguono.
Esso deve interessare insegnamenti riferiti ad una stessa materia o a gruppi di materie appartenenti alla medesima disciplina o ad area omogenea; deve avvenire, inoltre, nel medesimo anno scolastico.
Gli insegnanti tra i quali e' disposto lo scambio debbono avere conoscenza della lingua del rispettivo Paese ospitante.