Al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il quinto e il sesto comma dell'art. 29 sono sostituiti dai seguenti:
"Tenuto conto di quanto disposto al secondo comma, l'appalto e' aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto il maggior ribasso sul corrispettivo stabilito ai sensi del successivo art. 30.
Il ribasso si applica per l'intera durata contrattuale sui compensi liquidati, che comprendono tutti gli oneri della gestione".
Art. 3
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 30 e' sostituito dal seguente:
"Nei casi in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore, commisurato in ragione delle quantita' di generi venduti, espresse in chilogrammi convenzionali, e' stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze. La commissione di cui innanzi e' composta da tre dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di grado non inferiore al sesto livello".
Art. 4
#Comma 1
Nel primo comma dell'art. 31, alle parole "Direzione generale" sono aggiunte le seguenti "con le modalita' indicate nell'articolo precedente".
Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Decide sul concorso una commissione centrale nominata con decreto del Ministro per le finanze, composta da due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale e da un rappresentante della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra".
Art. 5
#Comma 1
Nel secondo comma dell'art. 32, alle parole "Sono preferiti nell'ordine" sono aggiunte le seguenti ", a parita' di offerta di riduzione del corrispettivo stabilito ai sensi dell'art. 30,".
Art. 6
#Comma 1
L'art. 33, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, n. 81, e' sostituito dal seguente:
"Variazione del corrispettivo di gestione dei magazzini vendita. - 1. Il corrispettivo di gestione e' adeguato al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno, nella misura pari al 95 per cento della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale, riferita al semestre precedente, determinato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Durante il corso della gestione dei magazzini vendita il corrispettivo stabilito puo' essere sottoposto, su domanda del gestore o di ufficio, a revisione, quando si sia verificata una diminuzione o un aumento del 12 per cento della quantita' di generi venduti rispetto alle quantita' prese a base per la determinazione del corrispettivo in vigore.
3. La revisione del corrispettivo di gestione e' operata da apposita commissione centrale, nominata con decreto del Ministro per le finanze presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, ed e' composta da un rappresentante dell'Amministrazione dei monopoli di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e da un rappresentante dell'Associazione dei gestori dei magazzini vendita che conti il maggior numero di iscritti. Funge da segretario un funzionario amministrativo dell'Amministrazione dei monopoli con qualifica non inferiore al sesto livello.
4. Il gestore del magazzino, tramite il competente ispettorato compartimentale, dovra' inviare l'istanza di revisione alla direzione generale, la quale, se accerta la sussistenza delle condizioni per procedere alla revisione, la sottopone alla commissione centrale, mentre in caso contrario la respinge direttamente con motivata decisione da notificare alla parte.
5. La commissione centrale investita della revisione determina il nuovo corrispettivo di gestione che avra' decorrenza dal 1 del mese successivo a quello di presentazione della domanda di revisione da parte del gestore ovvero, in caso di revisione di ufficio, di notifica della relativa decisione della direzione generale".
Art. 7
#Comma 1
L'art. 34 e' sostituito dal seguente:
"Rinnovazione dell'appalto a trattativa privata. - 1. Alla scadenza del contratto d'appalto, la direzione generale puo' autorizzarne il rinnovo a trattativa privata con l'appaltatore che abbia gestito il magazzino senza aver dato luogo a rilievi, alle condizioni previste dall'art. 30".
Art. 8
#Comma 1
L'art. 35 e' sostituito dal seguente:
"Coadiutore del magazziniere. - 1. Coadiutori possono essere: il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al terzo grado del magazziniere. La nomina dei coadiutori viene effettuata dall'ispettorato compartimentale.
2. Le persone designate per l'incarico di coadiutore devono possedere i requisiti indicati nel terzo comma dell'art. 28 ed al loro operato e' esteso il vincolo della cauzione prestata dal gestore.
3. Questi risponde personalmente verso l'Amministrazione dell'operatore dei coadiutori".
Art. 9
#Comma 1
L'art. 36 e' sostituito dal seguente:
"Conferimento per l'appalto al coadiutore. - 1. Qualora il magazzino si renda vacante l'Amministrazione puo' autorizzare il coadiutore, in servizio da almeno sei mesi all'atto della vacanza ed in possesso dei requisiti per assumere l'appalto, a subentrare nel contratto vigente alla data della vacanza per la residua durata ed alle condizioni del contratto stesso.
2. In caso di rinuncia del primo coadiutore il secondo coadiutore, in possesso dell'anzianita' di servizio e dei requisiti prescritti, puo' subentrare nel contratto alle condizioni previste dal comma precedente".
Art. 10
#Comma 1
L'art. 40 e' sostituito dal seguente:
"Dotazione - Cali. - 1. L'ispettorato compartimentale determina per ciascun magazzino l'ammontare della dotazione. Questa e' costituita da generi di monopolio, nonche' da eventuali valori ricavati dalla vendita, ed e' consegnata al magazziniere a titolo di deposito.
2. Il magazziniere e' responsabile delle deficienze, dei cali, delle avarie e di ogni altro danno comunque derivato ai generi costituenti la dotazione, a quelli prelevati successivamente ed ai valori ricavati dalla vendita. Il compenso per l'onere relativo e' compreso nel corrispettivo di appalto.
3. I generi che nei confronti dei registri risultassero in maggior quantita' debbono essere immediatamente presi in carico sui registri.
Di cio' viene data comunicazione all'ispettorato compartimentale per la sanzione e la regolazione contabile dell'eccedenza".
Art. 11
#Comma 1
L'art. 41 e' sostituito dal seguente:
"Cauzione. - 1. I gestori dei magazzini prima della immissione in servizio debbono depositare:
a) a garanzia della dotazione loro affidata una cauzione commisurata allo 0,50 per cento dell'importo della dotazione stessa con un minimo di L. 1.300.000; verificandosi durante la gestione aumento dell'importo della dotazione, anche con piu' provvedimenti, di non meno di L. 250.000.000, il gestore e' tenuto ad adeguare la cauzione nel termine di sei mesi;
b) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, altra cauzione di L. 2.000.000.
2. La cauzione puo' essere prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, ai sensi della legge 4 aprile 1953, n. 286".
Art. 12
#Comma 1
All'art. 43 e' aggiunto il seguente comma:
"E' in facolta' dell'Amministrazione autorizzare la chiusura annuale del magazzino per cinque giornate lavorative".
Art. 13
#Comma 1
All'art. 80 sono aggiunte le parole: ", nonche' l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale del magazzino di aggregazione".
Art. 14
#Comma 1
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i gestori dei magazzini vendita sono tenuti ad integrare le cauzioni gia' prestate, adeguandole alle misure stabilite dall'art. 41, nel testo sostituito con l'art. 11 del presente decreto.