La tabella, allegato A, annessa al regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, modificata con decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 288, e 29 ottobre 1961, n. 1355, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, che approva il regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, e' aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente:
"I fondi di cui all'art. 7, lettera a, del regolamento che a chiusura dell'esercizio non risultano impegnati in confronto a quelli preventivati nei capitoli delle spese, vengono assegnati, in proporzione, ai soci collocati a riposo nell'anno di riferimento".
Art. 3
#Comma 1
L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, e' sostituito dal seguente:
"Il premio di buonuscita previsto dall'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, e' corrisposto d'ufficio, previo accertamento dei presupposti per la relativa liquidazione.
In caso di morte del socio, avvenuta in attivita' di servizio, il diritto al premio di buonuscita sorge nel momento del decesso e spetta agli eredi legittimi".
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 25