Al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 687, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 8-bis. - Sono esercitate dalla provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative statali in ordine all'opera universitaria dell'Universita' degli studi di Trento, intendendosi sostituiti, fino a quanto non sara' diversamente disposto, i rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria con rappresentanti della provincia.
Le entrate di natura tributaria e quelle di natura contributiva dell'opera universitaria stessa previste da disposizioni di legge vigenti sono attribuite alla provincia.
In caso di soppressione dell'opera universitaria i beni ed il personale dipendente saranno trasferiti alla provincia, conservando quest'ultimo la posizione giuridico-economica acquisita".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1