In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile.
L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.