In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, e' abrogato l'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8, limitatamente ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo.
L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.