DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Numero 289 Anno 1987 GU 21.07.1987 Codice 087U0289

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;289

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate.
Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali;
Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1988;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.