Nell'art. 28, relativo agli istituti annessi alla facolta' di lingue e letterature straniere, dopo l'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: "Ciascun istituto ha locali, attrezzature e biblioteca propria".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dopo l'art. 28, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, e' istituito il seguente nuovo articolo:
Art. 29. - Alla facolta' di lingue e letterature straniere e' annessa la biblioteca di facolta' la cui direzione e' affidata ad un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche.
La biblioteca cura la pubblicazione e la diffusione degli annali della facolta' e il loro scambio con pubblicazioni di altri enti ed istituti.