E' emanata la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, nel testo allegato al presente decreto, per il triennio 1984-86.
Il contributo suddetto e' stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.
Il contributo previsto per la giunta centrale per gli studi storici e per le deputazioni e societa' di storia patria sara' annualmente ripartito secondo le proposte formulate dalla giunta medesima, in relazione ai programmi di attivita' presentati annualmente dagli istituti interessati.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1