Il quarto e il sesto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"Il fondo disponibile puo' essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo e' in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.
Il Ministero stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi, nonche' la loro distribuzione nel tempo".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1