Il settimo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' sostituito dal seguente:
"Per operazioni di perquisizione generale il direttore puo' avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alla Polizia di Stato ed alle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza".
L'art. 88 dello stesso decreto e' sostituito dal seguente:
"Art. 88 - Intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza. - Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, l'ispettore distrettuale e il Ministero".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1