All'art. 59, dopo la laurea in pedagogia, e' aggiunta la laurea in "lingue e letterature straniere".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dopo l'art. 62, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, e' aggiunto il nuovo seguente articolo:
Art. 62. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere e' di quattro anni.
Insegnamenti fondamentali:
1) lingua e letteratura italiana (biennale);
2) lingua e letteratura latina (biennale);
3) lingua e letteratura francese;
4) lingua e letteratura tedesca;
5) lingua e letteratura inglese;
6) lingua e letteratura spagnola;
7) lingua e letteratura russa;
8) filologia romanza;
9) filologia germanica;
10) storia romana;
11) storia medioevale;
12) storia moderna;
13) geografia.
Insegnamenti complementari:
1) storia della filosofia;
2) filosofia;
3) pedagogia;
4) storia dell'arte medioevale e moderna.
Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli puo' inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso puo' diminuire di uno gli insegnamenti complementari.
Lo studente e' tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in cinque lingue e letterature straniere fondamentali, nelle altre materie fondamentali ed almeno in tre da lui scelte tra le complementari.