Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oncologia.
Scuola di specializzazione in oncologia
Art. 18. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di anatomia patologica e conferisce il diploma di specialista in oncologia.
Art. 19. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 20. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 21. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 22. - ((Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso, e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.))
Art. 23. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 24. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.
2° Anno:
patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia e istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).
3° Anno:
oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.
Ogni scuola deve provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazioni di quelli elencati nello statuto.
Art. 25. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno e' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 26. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.(1)
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1