E' autorizzato il richiamo alle armi nell'anno 1980 di cinquecento graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri provenienti dal servizio continuativo e collocati in congedo per raggiunti limiti di eta' appartenenti a classi non anteriori al 1923.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il richiamo sara' effettuato nei modi stabiliti dal Ministro della difesa e per la durata di un anno.
Art. 3
#Comma 1
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita e tempestiva comunicazione.