IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1973, n. 44, che ha stabilito l'aliquota contributiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali nella misura del 19 per cento della retribuzione imponibile;
Visto l'art. 2 della suddetta legge n. 44 del 1973, che stabilisce le modalita' per la modifica dell'aliquota contributiva sopracitata;
Considerato che in base alla valutazione delle risultanze della gestione e del fabbisogno finanziario dell'istituto anzidetto, si rende necessario l'aumento dell'aliquota contributiva dal 19 per cento al 23 per cento della retribuzione imponibile;
Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
A decorrere dal 1 gennaio 1980, l'aliquota contributiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e' stabilita nella misura del 23 per cento della retribuzione imponibile.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1