IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068;
Visto l'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 130, con il quale sono stati apportati adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1981, n. 313, con il quale e' stato fissato il limite massimo degli onorari spettanti ai ragionieri e periti commerciali per l'espletamento di funzioni di sindaco di societa' commerciali nella misura di lire dieci milioni;
Ritenuta l'opportunita' di aumentare il predetto limite a lire ventimilioni;
Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;
Visto il parere espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi;
Decreta:
Ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 130, il limite massimo degli onorari spettanti ai ragionieri e periti commerciali per l'espletamento di funzioni di sindaco nelle societa' commerciali e' fissato in L. 20.000.000.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1