IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che prevede la possibilita' di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo;
Ravvisata l'opportunita' di estendere l'obbligo della predetta iscrizione ai cantanti di musica leggera, ai presentatori e disc-jockey;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
Il punto 2) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' sostituito dal seguente:
2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e discjockey.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1