DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 203/1987 - Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda.

Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda.

Numero 203 Anno 1987 GU 25.05.1987 Codice 087U0203

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;203

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che prevede la possibilita' di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo;
Ravvisata l'opportunita' di estendere l'obbligo della predetta iscrizione anche agli indossatori ed ai tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Il punto 9) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' sostituito dal seguente:
9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda.
Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.