Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:
art. 943, primo comma, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni;
art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire unmilionenovecentocinquantamila;
art. 952, primo comma, da lire diecimila a lire trentatremila;
art. 967, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila;
art. 967, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni lire trecentosettantacinquemilioni;
art. 968, primo comma, da lire ottomilionitrecentomila a lire trecentodiecimilioni;
art. 975, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila;
art. 975, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni a lire trecentosettantacinquemilioni;
art. 976, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1