L'art. 46 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e' sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Tessere di riconoscimento per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia). - Le tessere di riconoscimento di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, conformi agli allegati A-B-C-D, hanno le dimensioni di mm 100 x 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti statura, colore dei capelli, colore degli occhi, gruppo sanguigno, nonche' la data del rilascio e autorita' che rilascia il documento; nonche' la stampigliatura "POLIZIA DI STATO" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture "Ministero dell'Interno - Dipartimento P. S." e "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione "Validita' dieci anni dalla data di rilascio".
I colori della tessera sono cosi' determinati:
rosso: per gli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei commissari. Dello stesso colore e' la tessera rilasciata al capo della Polizia, ai vice capi della Polizia, ai dirigenti preposti agli uffici e direzione centrali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569;
marrone chiaro: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori;
blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;
verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti.
Agli allievi agenti, allievi ispettori e allievi commissari e' rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal primo comma, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente" o "allievo ispettore" o "allievo commissario della Polizia di Stato".
Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del capo della Polizia".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli allegati A-B-C-D-E-F al regolamento di cui al precedente art. 1 sono sostituiti dagli allegati A-B-C-D-E-F del presente decreto.