DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 131/1987 - Autorizzazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 81, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla realizzazione del quadruplicamento della linea ferroviaria a doppio binario elettrificata fra le stazioni di Pioltello Limito

Autorizzazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 81, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla realizzazione del quadruplicamento della linea ferroviaria a doppio binario elettrificata fra le stazioni di Pioltello Limito

Numero 131 Anno 1987 GU 03.04.1987 Codice 087U0131

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-16;131

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'Ente ferrovie dello Stato e' autorizzato a provvedere alla costruzione della nuova linea ferroviaria a doppio binario elettrificata dalla stazione di Pioltello Limito a quella di Treviglio ed alla sistemazione dell'allacciamento dal bivio Bergamo alla stazione di Treviglio Ovest, nonche' alla ristrutturazione delle stazioni di Pioltello Limito, Treviglio e Treviglio Ovest, in difformita' dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nei comuni interessati.


La nuova infrastruttura ferroviaria, secondo il progetto definitivo predisposto dall'Ente ferrovie dello Stato, si sviluppa a sud degli abitati di Vignate e di Melzo, ed interessa, per quanto riguarda il tracciato e la localizzazione degli impianti annessi, il territorio dei comuni di Pioltello (Milano), Rodano (Milano), Liscate (Milano), Bignate (Milano), Melzo (Milano), Truccazzano (Milano), Pozzuolo Martesana (Milano), Cassano d'Adda (Milano), Casirate d'Adda (Bergamo) e di Treviglio (Bergamo) e piu' precisamente le aree individuate con retinature a righe diagonali bianche e nere nelle cinque planimetrie citate nelle premesse.


Art. 2

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Comma 1

La destinazione funzionale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti nei comuni elencati nel comma 2 dell'art. 1, relativa alle aree interessate dagli interventi ferroviari di cui all'art. 1, e' modificata, dalla data del presente decreto, in "zona per impianti ferroviari", intendendo che su dette aree saranno possibili tutti gli interventi necessari alla costruzione e alla manutenzione ai fini dello sviluppo e del potenziamento della rete e degli impianti ferroviari.


La regione Lombardia ed i comuni interessati provvedono all'adeguamento degli strumenti urbanistici e delle relative norme tecniche d'attuazione secondo quanto disposto nel comma 1.