Il primo comma dell'art. 46 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, e' sostituito dal seguente:
"Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile".
Al quarto e quinto comma del predetto art. 46 le espressioni "interesse semplice annuo del 5%" e "interesse annuo del 5%" sono sostituite dalla seguente: "interesse in misura pari a quello annualmente determinato a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, concernente approvazione del capitolato generale d'appalto per le spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici".
Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto soltanto per i contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.