DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1025/1986 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Numero 1025 Anno 1986 GU 06.03.1987 Codice 086U1025

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;1025

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Articolo unico

#

Comma 1

Dopo l'art. 411 sono aggiunti i seguenti articoli concernenti l'istituzione del centro studi ed archivio della comunicazione:

Centro studi ed archivio della comunicazione
Art. 412. - Presso l'Universita' di Parma e' costituito il centro studi ed archivio della comunicazione.
Art. 413. - Il centro si articola in sezioni che sono arte, fotografia, media, spettacolo, progetto le quali raccolgono materiale donato o acquisito comunque dall'Universita'.
Art. 414. - Gli scopi del centro sono la raccolta, conservazione ed analisi dei materiali di cui alle sue sezioni; la promozione della ricerca sul territorio; gli scambi e rapporti con istituzioni similari a livello internazionale, nazionale e regionale; la formazione di specialisti nell'ambito dei problemi della comunicazione.
Una sezione operativa del centro si occupa della realizzazione di mostre e di attivita' didattica anche collegata al patrimonio del centro stesso.
Art. 415. - Il centro e' coordinato e diretto da un responsabile che e' il direttore del centro nominato dal rettore; al direttore si affianca un esecutivo di specialisti composto da otto membri e un comitato scientifico, di consulenza, diviso in relazione con le cinque sezioni, che lo coadiuva nella attivita'. Gli organi suddetti sono nominati, ogni triennio, dal rettore, su proposta del direttore del centro.
Art. 416. - Il centro dispone di personale e sede assegnatigli dall'Universita' e ha una dotazione di funzionamento sul bilancio dell'Ateneo, nonche' dispone di contributi di enti pubblici e privati.
Per quanto concerne le norme di amministrazione e contabilita' del centro si applicano le disposizioni di cui al titolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.