Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, e' sostituito dal seguente:
"Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:
a) uno o due serbatoi;
b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;
c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;
d) uno o due apparecchi di distribuzione".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Elementi essenziali degli impianti
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Caratteristiche e dispositivi dei serbatoi
Comma 2
Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono sostituiti dai seguenti:
"I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato.
Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:
a) capacita' totale non superiore a 30 metri cubi;
b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;
c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro".