DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

Numero 1024 Anno 1986 GU 05.03.1987 Codice 086U1024

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-11-17;1024

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:56:48

Art. 1

#

Comma 1

Elementi essenziali degli impianti

Comma 2

Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, e' sostituito dal seguente:
"Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:
a) uno o due serbatoi;
b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;
c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;
d) uno o due apparecchi di distribuzione".


Art. 2

#

Comma 1

Caratteristiche e dispositivi dei serbatoi

Comma 2

Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono sostituiti dai seguenti:
"I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato.
Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:
a) capacita' totale non superiore a 30 metri cubi;
b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;
c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro".