IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 e 16 settembre 1977, n. 783, contenenti norme di esecuzione della predetta legge;
Considerata la necessita' di consentire che le autorizzazioni internazionali per l'autotrasporto merci siano utilizzate anche da complessi veicolari formati da motrice e rimorchio in disponibilita' di imprese diverse, secondo la prassi in uso presso gli altri Stati membri della Comunita' economica europea;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 maggio 1984;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
EMANA
il seguente decreto:
Le autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci possono essere utilizzate con complessi veicolari di cui almeno un componente sia in disponibilita', ai sensi dell'art. 9, punto 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, del titolare delle autorizzazioni.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1