Il primo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' modificato come segue:
"La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore ad 1.000.000 di unita' di conto europee, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome e dagli enti pubblici.
Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al precedente comma, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo. Tale controvalore e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.