L'art. 194, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, e' sostituito dal seguente:
Art. 194. - I laureati in ingegneria, chimica, matematica, fisica vengono di regola ammessi al 2° anno per la laurea in scienze geologiche; possono venire ammessi al 3° qualora abbiano superato esami caratterizzanti di questo corso di laurea.
I laureati in scienze naturali vengono di regola ammessi al 3° anno; ma se hanno svolto la dissertazione di laurea in discipline geo-mineralogiche potranno essere ammessi al quarto anno, su conforme parere della facolta'. Coloro che sono provvisti di altra laurea ed aspirano a conseguire quella in scienze geologiche, sono ammessi all'anno di corso che viene stabilito, caso per caso, con decreto rettorale, udito il parere della facolta' e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati. In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del titolo di studio prescritto per la immatricolazione.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1