DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 455/1982 - Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Numero 455 Anno 1982 GU 20.07.1982 Codice 082U0455

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-30;455

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

L'art. 194, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, e' sostituito dal seguente:
Art. 194. - I laureati in ingegneria, chimica, matematica, fisica vengono di regola ammessi al 2° anno per la laurea in scienze geologiche; possono venire ammessi al 3° qualora abbiano superato esami caratterizzanti di questo corso di laurea.
I laureati in scienze naturali vengono di regola ammessi al 3° anno; ma se hanno svolto la dissertazione di laurea in discipline geo-mineralogiche potranno essere ammessi al quarto anno, su conforme parere della facolta'. Coloro che sono provvisti di altra laurea ed aspirano a conseguire quella in scienze geologiche, sono ammessi all'anno di corso che viene stabilito, caso per caso, con decreto rettorale, udito il parere della facolta' e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati. In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del titolo di studio prescritto per la immatricolazione.