Gli articoli 52, 57 e 59, relativi alla scuola diretta a fini speciali per la formazione di educatori professionali, sono cosi' modificati:
Art. 52. - Nel primo comma la parola "minori" e' sostituita da "soggetti".
Nello stesso articolo il secondo comma e' soppresso.
Art. 57. - Nel primo comma l'espressione "della durata di due anni accademici" e' sostituita con: "della durata di tre anni accademici".
Nell'art. 59 gli insegnanti di:
lineamenti anatomo-fisiologici e fisiopatologici dello sviluppo ed elementi di igiene;
istituzioni di diritto pubblico e di diritto amministrativo speciale;
legislazione minorile,
mutano la denominazione in quella di:
medicina preventiva ed educazione sanitaria;
istituzioni di diritto pubblico;
aspetti legislativi della sicurezza sociale.
Inoltre nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
metodologia della ricerca ed elementi di statistica;
sociologia e sociopatologia della famiglia;
organizzazione ed amministrazione dei servizi del territorio;
pedagogia applicata ed organizzazione delle comunita' speciali (handicappati, anziani non autosufficienti, tossicodipendenti, istituti speciali, consultori familiari).
Dopo l'art. 55 e' inserita la seguente norma transitoria:
Norma transitoria. - Le diplomate della scuola Firas di "Formazione psicopedagogica per educatrici", potranno ottenere il corrispondente diploma della presente scuola con l'iscrizione e la frequenza al terzo anno e la discussione su una dissertazione scritta connessa all'attivita' di studio e di ricerca.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1