Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennita' a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, e' determinato in L. 1.480 per l'anno finanziario 1980 ed in L. 2.055 per gli anni finanziari 1981 e seguenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per l'anno 1980 si provvedera' entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, mentre per il corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1981 e seguenti si provvedera' entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.
Art. 3
#Comma 1
L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 gravera' sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.