DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni allo statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

Numero 1150 Anno 1981 GU 25.06.1982 Codice 081U1150

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Testo vigente

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Articolo unico

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Comma 1

L'art. 7, concernente il ruolo organico dei professori, e' abrogato e sostituito come segue:
Art. 7. - Il ruolo dei professori universitari dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" comprende le seguenti fasce:
a) professori ordinari e straordinari;
b) professori associati.
Il ruolo organico dei professori della prima fascia e' costituito da ventinove posti.
Il ruolo organico dei professori della seconda fascia e' costituito da ventidue posti.
Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Universita' governative provvisti della medesima anzianita' di servizio.
In caso di trasferimento alla Universita' "Bocconi" di professori di ruolo appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Universita' governative.
Ai professori di ruolo della prima fascia e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza che le norme legislative vigenti stabiliscono per i professori di ruolo delle Universita' governative.
Ai professori di ruolo della seconda fascia, ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, sono applicate le vigenti e future disposizioni di legge in materia riguardanti il corrispondente personale docente delle Universita' statali.
Dopo l'art. 10, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti due nuovi articoli concernenti norme per i ricercatori.
Art. 11. - Il ruolo organico dei ricercatori universitari e' costituito da trentacinque posti.
Ai ricercatori dell'Universita' "Bocconi" spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle Universita' governative.
Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, si applicano ai ricercatori le stesse disposizioni di legge in materia previste dal vigente statuto per gli assistenti di ruolo.
Art. 12. - Per le modalita' inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per lo inquadramento nel ruolo entro i limiti dei posti in organico di cui al precedente articolo, la disciplina generale, i diritti, le funzioni ed i doveri si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura dell'Universita' non statale, le disposizioni di legge vigenti riguardanti i ricercatori universitari.