Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 156, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 156. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia di specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Solo per ragioni di forza maggiore la facolta', a seguito della mancanza dei professori di cui sopra, puo' temporaneamente nominare, limitatamente all'anno accademico in corso, direttore della scuola il professore incaricato della disciplina della specializzazione.
Il consiglio di ciascuna scuola si compone degli insegnanti che vi svolgono i corsi prescritti ed e' presieduto dal direttore.
Il consiglio determina annualmente i criteri e gli orientamenti relativi al funzionamento della scuola e fornisce al direttore pareri sulle questioni di competenza del direttore stesso.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1