DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 903/1979 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Numero 903 Anno 1979 GU 09.05.1980 Codice 079U0903

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;903

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 298, relativo alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, e' soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 298. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di fisica e medicina nucleare ed e' diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, dal professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione e' subordinata all'esito di un esame di ammissione.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare.
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.
Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono cosi' distribuiti, nei tre anni di corso:

1° Anno:
a) fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° Anno:
a) teoria dei traccianti;
b) elementi di radiochimica;
c) applicazioni di diagnostica I;
d) tecniche di misura e di radioattivita'.

3° Anno:
a) applicazioni diagnostiche II;
b) applicazioni terapeutiche;
c) radioprotezione e legislazione applicate.

I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Il numero massimo degli iscritti in corso alla scuola e' di otto per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi. La frequenza pratica e' obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno, devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.