Presso la facolta' di medicina e chirurgia puo' essere istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, le modalita' di ammissione, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine nostro, dal Ministro della pubblica istruzione (allegato).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la "laurea in odontoiatria e protesi dentaria".
La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652, e' integrata nel senso che la facolta' di medicina e chirurgia ((rilascia)) anche la "laurea in odontoiatria e protesi dentaria".
Dopo la tabella XVIII, annessa al citato regio decreto n. 1652, e' inserita la tabella allegata al presente decreto, che assume il numero XVIII-bis.
Art. 3
#Comma 1
Il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria comincera' a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1980-81 con il primo ed il secondo anno di corso.
Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al secondo.
La laurea in odontoiatria e protesi dentaria non potra' comunque essere rilasciata prima della fine dell'anno accademico 1983-84.