Lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 192 - l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli articoli 193 e 196 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 193. - Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 196. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 3
#Comma 1
Dopo l'art. 202, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo:
Art. 203. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 4
#Comma 1
La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio di cui agli articoli 224, 225, 226, 227, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).